Cos'è l'autocertificazione
(
tutti i certificati )
Consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La
firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di
presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità
del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono
essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio,
rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Quali sono le dichiarazioni
che si possono autocertificare?
Si possono "auto certificare":
A)Con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a,
divorziato/a)
* lo stato di
famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a
qualità personali non auto certificabili (non ricompresi alla lettera
"A" precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non
può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni,
procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica
amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già
in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono
alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali
ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla
(nel caso di presentazione diretta)
Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con
le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio
e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici
economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Per avvalersi
dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è
necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non
è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale
ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante
da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei
seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il
funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i
presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del
Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti
d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della
pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario
conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del
mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli
estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla
data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni
di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o
quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di bollo
La
legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in
una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri,
segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi
da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la
documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando
comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento,
ecc.
Dichiarazioni
non veritiere
Attenzione a non effettuare
dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità
di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche
creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Altre
disposizioni di semplificazione amministrativa
1)
LA NASCITA DI UN FIGLIO
I
genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la
nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita è
avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale,
casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il
bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza
del padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2)
VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati
anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non
siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che
le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a
modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3)
ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica
amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile al
cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di
stato civile competente.
4)
ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche
amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di
certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli
uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che
risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
5)
ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato
non intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da
parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il
registro.
6)
NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da
produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a
riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad
autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
7)
COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale
risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è
conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia
autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le
dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea,
si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9)
DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione
della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli
esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o
qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10)
PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e
documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata
dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello
presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale
deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta
dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11)
PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata
l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi
pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per
alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione
alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12)
AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può
essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè
sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13)
NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità,
può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva
obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o
del passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità.